Relazione
Il progressivo invecchiamento della nostra società e la conseguente crescita delle
aspettative di vita stanno allargando, sia in termini numerici assoluti, sia in termini
percentuali e statistici, il peso e l’incidenza complessivi sul tessuto sociale delle fasce di
età avanzata, che si trovano così a rappresentare una porzione numerica e statistica della
società italiana più ampia che in passato, fenomeno peraltro confermato dall’incremento
delle richieste di assistenza agli anziani da parte di milioni di famiglie (basti pensare al
numero di «badanti» presenti in Italia).
Una società che invecchia ha bisogno di una riorganizzazione delle politiche sociali, che
sia più adeguata e che dia più attenzione ai bisogni degli anziani, basata su una rete
territoriale di servizi che sostenga realmente le persone più fragili riconsegnando loro
più autonomia.
Gli anziani rappresentano inconfutabilmente un patrimonio di esperienze e di energia a
cui la società civile può attingere proficuamente soprattutto valorizzando il loro ruolo e
la loro presenza, che non va assolutamente vista come un peso, ma come un
fondamentale valore aggiunto. Ma per farlo occorre educare tutta la comunità sociale a
riconoscere e a rispettare i loro diritti, e adempiere, da parte delle istituzioni, a tutta una
serie di doveri che garantiscano a un anziano di continuare a sentirsi parte attiva; è
inoltre necessario che il pensionamento non sia più vissuto come una sorta di «uscita di
scena», ma comporti la reinvenzione di un ruolo sociale, la possibilità di gestire la
propria vita in modo nuovo, con una maggiore libertà.
In tale contesto nasce la necessità di introdurre nel nostro ordinamento un organismo di
riferimento che tuteli la condizione della popolazione anziana.
Scopo della presente proposta di legge è quello di dotare il nostro sistema di uno
strumento capace di rimuovere quei diaframmi che si interpongono tra apparato pubblico
e popolazione anziana, rendendo quest’ultima pienamente partecipe al meccanismo
burocratico rimasto finora inaccessibile e incomprensibile se non, addirittura, ostile.
L’obiettivo della tutela della persona anziana è perseguito mediante l’istituzione di
un’autorità garante dell’anziano, un organismo molto snello che si dà carico delle
esigenze che pervengono dai singoli anziani e dalle associazioni che li rappresentano e li
tutelano.
L’articolo 1 istituisce la figura del Garante regionale della persona anziana; l’articola 2
disciplina le modalità di nomina, i requisiti e le incompatibilità; l’articolo 3 è dedicato
alle funzioni assegnate al Garante, mentre l’articolo 4 stabilisce che sia l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale ad individuare la sede e le risorse umane da
affiancare all’Ufficio del Garante; l’articolo 5 riguarda l’indennità di funzione del
Garante, mentre l’articolo 6 prevede che lo stesso relazioni annualmente al Consiglio
regionale sull’attività svolta; l’articolo 7 richiama il diritto alla riservatezza degli utenti
ed infine l’articolo 8 reca la norma finanziaria.
Art. 1. (Istituzione del Garante regionale della persona anziana)
1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani è istituito, presso il
Consiglio regionale, il Garante regionale della persona anziana, di seguito denominato
“Garante”.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; non è
sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale ed ha libero accesso ad atti,
informazioni e documenti inerenti al mandato assegnato, nel rispetto della legislazione
vigente.
3. L’incarico del Garante ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non
essendo previsti compensi per lo svolgimento di tale incarico.
Art. 2. (Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità)
1. Il Garante è scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza in ordine ai
problemi dell’età avanzata, nel settore geriatrico, nel settore psicologico o nel settore delle
scienze umane, ed è nominato all’inizio della legislatura, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Non possono essere eletti alla carica di Garante i dipendenti dell’amministrazione regionale,
i magistrati, i consiglieri regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i
membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
4. Sono altresì ineleggibili alla carica di Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
5. La funzione di Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
6. Se, successivamente alla nomina, viene accertata una delle cause di incompatibilità di cui al
presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale
causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla
carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione
immediata.
Art.3. (Funzioni)
1. Al Garante sono attribuite le seguenti funzioni:
a) vigila sull’applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;
b) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche
provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino
per le opportune verifiche ed interventi;
c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello
regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento
della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell’amministrazione interessata
inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni; d) vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali degli anziani, quali l’assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli
organi competenti;
e) controlla i requisiti qualitativi dell’assistenza dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche
o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;
f) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate
ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane segnalando ai
servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi
immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;
g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di
accertate omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla
lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali,
provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative,
provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini
dell’irrogazione delle eventuali sanzioni e dell’obbligo ad adempiere;
h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;
i) segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli
anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti
interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un’attività
inerente a quanto segnalato;
l) propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad
assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;
m) propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale
sui temi dei diritti degli anziani;
n) promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di
tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;
o) chiede, con le forme e nei limiti di legge, l’accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei
diritti delle persone anziane.
Art.4. (Sede, struttura e personale)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua, presso
il Consiglio regionale, idonea sede dell’Ufficio del Garante.
2. Per l’esercizio delle proprie funzioni, l’Ufficio del Garante si avvale di una apposita struttura
istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale).
3. L’Ufficio di Presidenza stabilisce con propria deliberazione, la dotazione organica unica
della struttura di cui al comma 2.
Art. 5. (Indennità di funzioni e rimborso)
1. L’indennità mensile di funzione al Garante regionale della persona anziana, per dodici
mensilità, è determinata in 2.157,92 euro.
2. Al Garante spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività istituzionale svolta secondo i criteri, i limiti e le modalità definite dall’Ufficio di
Presidenza.
Art. 6. (Relazione annuale)
1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta, attraverso una
dettagliata relazione e propone le iniziative per l’incremento del benessere degli anziani, per
le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore
degli anziani e per 1’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 7. (Diritto alla riservatezza)
1. Il Garante è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione
ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.
Art.8. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro
35.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2024 e 2025 si fa fronte:
a) per euro 35.000,00 a copertura degli oneri di cui all’articolo 5 con le risorse finanziarie
iscritte all’interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione
finanziario 2023-2025;
b) agli adempimenti previsti dalla presente legge, non riconducibili al comma precedente,
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.