Legge regionale 28 luglio 2021, n. 20
Norme in materia di soccorso alpino e speleologico.
(B.U. 29 luglio 2021, 3° suppl. al n. 30)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico piemontese)
1. La Regione riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di
pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico piemontese del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico, di seguito denominato SASP – CNSAS.
2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività
svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce e promuove l’attività del
SASP – CNSAS rivolta:
a) alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche,
escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni
altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale,
comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile
del territorio regionale;
b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio
di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio
montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le
competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine;
nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di
coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del
CNSAS;
c) alla ricerca e al soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di
protezione civile nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge
previsti;
d) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni
di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, nei limiti delle proprie competenze istituzionali
e degli obblighi di legge previsti;
e) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni
di recupero carcasse bestiame, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di
legge previsti.
Art. 2. (Rapporti con il servizio sanitario regionale. Soccorso ed elisoccorso)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP – CNSAS
per l’attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP – CNSAS opera all’interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del
sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario
incidentale sono gestite dal SASP – CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza
regionale.
2. Fermo restando il ruolo di coordinamento in capo alla Regione nell’ambito dell’organizzazione
dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, l’azienda sanitaria delegata dalla Giunta regionale
regola i rapporti con il SASP – CNSAS mediante apposita convenzione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) e
secondo quanto previsto all’articolo 6.
3. Nell’ambito del servizio di elisoccorso regionale, il sistema di emergenza sanitaria territoriale
118 regionale, con le aziende sanitarie regionali competenti, si avvale del SASP – CNSAS per le
attività atte al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi, dei soggetti in imminente
pericolo di vita e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone
impervie, nonchè per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), per le quali le competenti
centrali operative del 118 regionali dispongono anche l’utilizzo del mezzo aereo del servizio di
elisoccorso regionale o richiedono l’intervento di altro mezzo aereo in base alla tipologia di
missione di soccorso. 4. Le aziende sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-
CNSAS tramite idonee convenzioni stipulate con il SASP – CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP – CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione e l’aggiornamento tecnico volto all’utilizzo di materiale alpinistico e alla sicurezza durante le operazioni di soccorso in ambiente impervio.
Art. 3. (Rapporti con la protezione civile regionale)
1. Il SASP – CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile
per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio
regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad
oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell’ambito di competenza e concorre al
soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in
ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP – CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività
per l’anno successivo.
3. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP – CNSAS nell’ambito regionale si
svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e
privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo
aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 4. (Rete radio)
1. La Regione favorisce la dotazione in capo al SASP – CNSAS di una rete radio tecnicamente
aggiornata, efficiente e in grado di integrarsi con quella delle centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118 regionale quando il SASP – CNSAS agisce in regime di
convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune
intese fra il SASP – CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la
stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso e in locazione delle rispettive
postazioni ospitanti ponti radio, comprensive di alloggiamento ed alimentazione. 2. La Regione, al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane, favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP – CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.
Art. 5. (Prestazioni)
1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e
trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati
nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992.
2. I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della
mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 4
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
Art. 6. (Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP – CNSAS)
1. La Regione finanzia annualmente le spese per l’erogazione dei servizi garantiti dal SASP –
CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i
contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.
2. La Regione favorisce l’espletamento delle attività istituzionali del SASP – CNSAS attraverso
ulteriori forme di agevolazione da definire con specifico atto.
3. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASP – CNSAS mediante convenzioni quadro a
valenza triennale e relativi protocolli operativi oggetto di stipula da parte dei soggetti delegati.
Art. 7. (Abrogazione di norme)
1. Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e
speleologico) è abrogato.
Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 28 luglio 2021
Alberto Cirio