Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 18.

Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n.32 (Norme per la conservazione del
patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

(B.U. 6 agosto 2020, 3° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 32/1982)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme
per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) è sostituita dalla seguente:
“b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a
norma dell’articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione
faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del
cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;”.

Art.2.(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020

Alberto Cirio