Relazione
La presente proposta di legge mira ad istituire la figura del Garante regionale per la tutela delle persone diversamente abili, al fine di porre una sempre più concreta attenzione a quanti vivono la situazione della disabilità, anche a livello di non autosufficienza, siano essi i diretti interessati o i parenti ed i congiunti. L’ufficio del Garante ha come obiettivo, quindi, la solidarietà sociale ed intende organizzare le proprie attività alla tutela dei diritti civili, intervenendo su ascolto del
cittadino, barriere architettoniche, discriminazioni, promozione legislativa, studio, lavoro ed inclusione sociale. A tale proposito, considerato che l’individuo si sviluppa grazie ed all’interno di una rete sistemica articolata, che investe settori quali – ad esempio – la scuola, il lavoro, il tempo libero, le prestazioni socio-sanitarie ecc, sarà fondamentale una sempre maggior interazione tra le
diverse autorità di garanzie e gli enti preposti all’organizzazione ed alla gestione dei vari servizi.
La proposta di legge reca, quindi, norme finalizzate all’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone diversamente abili (art. 1), la cui condizione sia stata accertata ai sensi della
legge 104/92 (art. 2). Le funzioni svolte dal Garante vanno dalla vigilanza sull’assistenza alle
persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela, alla promozione della
sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della
persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest’ultima nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società, passando per la promozione di interventi di prevenzione e contrasto ai
fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei diritti
individuali e delle libertà fondamentali (art. 3). I successivi articoli definiscono le modalità di
nomina, i requisiti e le situazioni di incompatibilità (art.4), l’elezione del Garante (art.5) e la durata del mandato (art.6). L’art.7 è dedicato all’indennità di carica mentre l’art.8 stabilisce che sia l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione e come avviene per altre autorità di garanzia, a stabilire la dotazione organica e le risorse materiali e finanziarie a supporto dell’ufficio del Garante. L’art.9 reca le norme transitorie, mentre, infine, l’art.10 è dedicato alla norma finanziaria.
Art. 1. (Finalità e istituzione)
1. Al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel
rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità), è istituito il Garante regionale per la tutela delle persone diversamente abili, di seguito Garante.
2. Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone diversamente abili ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo andisposizione secondo le modalità di cui all’articolo 8.
Art. 2. (Beneficiari degli interventi)
1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti nel territorio regionale, la cui
condizione sia stata accertata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Art. 3. (Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sull’assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela;
b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e
autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest’ultima nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella società;
c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi,
discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della
persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni
fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il
riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso a danno della
persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo,
anche nella fase dell’orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini
professionali; g) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con
particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
h) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell’attività
amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
i) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle
persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di
esperienze in materia;
j) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in
materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
k)ealizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli
enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti,
istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
l) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e
allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e
delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
m) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d’informazione, sulla
condizione e sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all’articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e
alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria,
socioassistenziale, economica e di tutela legale.
3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e
istituzioni e si coordina con le altre autorità di garanzia, anche affinché possa essere fornita ai
soggetti di cui all’articolo 2 la migliore tutela in forma coordinata.
4. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli
atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” 0e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Art. 4. (Nomina, requisiti ed incompatibilita’)
1. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque
anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale
maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle
materie concernenti le diverse abilità.
2. Al Garante si applicano la disciplina del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e smi e della l.r. 23 marzo
1995, n.39.
3. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi
violazioni di legge dal Consiglio regionale con deliberazione assunta con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 5.
(Elezione)
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio
regionale. Dopo la prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
Art. 6. (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)
1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall’insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all’elezione del
successore.
3. Le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all’incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al
Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Qualora l’incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è
posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della
cessazione del mandato.
Art. 7.
(Indennita’)
1. Al Garante è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità pari ad un terzo
dell’indennità omnicomprensiva lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di cui all’articolo 8.
Art. 8. (Sede, personale e strutture)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione
organica e l’organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto,
promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del
Garante.
2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello
stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste
per l’amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art.9. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati in 25.000 euro per ciascun
anno del triennio 2021 – 2023 si fa fronte con le risorse disponibili alla Missione 20 Programma 01.
2. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione
del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42).
Art. 10. (Norma transitoria)
1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede
all’elezione del Garante.
2. In fase di prima applicazione, espletate le procedure di cui al comma 1, il mandato del Garante
termina con la fine della Legislatura corrente.